l’Autorità (ARERA), con la delibera 426/2020/R/com, ha rafforzato il codice di condotta commerciale, cioè ha implementato e migliorato gli obblighi dei fornitori di energia elettrica e gas a favore dei clienti finali. Questo codice renderà più facile la comprensione delle offerte e dei contratti luce e gas, agevolando il consumatore nella scelta del suo fornitore del mercato libero.
Ma andiamo per gradi.
Cos’è il Codice di Condotta Commerciale?
Il codice di condotta commerciale, molto semplicemente, contiene le norme di comportamento necessarie a garantire la trasparenza e correttezza delle offerte commerciali del mercato libero.
Nello specifico, il codice stabilisce:
- le regole di trasparenza e correttezza dei venditori,
- il modo in cui vengono indicati i prezzi,
- come devono comportarsi gli agenti di vendita,
- quali informazioni devono contenere i contratti,
- il diritto di ripensamento,
- come e quando avvisare il cliente se il contratto verrà modificato durante il periodo di fornitura,
- i casi di indennizzo
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Quali sono le modifiche che sono state apportate?
Le novità previste dall’ARERA e che hanno validità a partire dal 1°luglio 2021, riguarda principalmente la scheda sintetica. Questa scheda serve ad aumentare la trasparenza delle offerte e dei contratti, sia nella fase pre-contrattuale (cioè quando il cliente deve scegliere l’offerta), sia in fase contrattuale (cioè durante il periodo di fornitura).
La scheda sintetica verrà consegnata a tutti i clienti (utenti alimentati in bassa tensione, sia domestici che non domestici di piccole dimensioni e/o con consumi di gas naturale non superiore ai 200.000 smc/anno).
Nello specifico, i nuovi obblighi informativi delle società di vendita sono:
Indicatori Sintetici di Prezzo
Stima della Spesa Annua
Scheda di Confrontabilità
Quali sono le novità invece nella fase contrattuale?
Una volta sottoscritto il contratto, in caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche, il fornitore dovrà integrare la sua comunicazione (già esistente), con la stima della spesa annua (sempre al netto di accise e iva) per i successivi 12 mesi.
Nel caso, invece, di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali (scadenza di sconti, rinnovi, variazioni già previste dal contratto), dovranno essere comunicate con un preavviso di 2 mesi rispetto la scadenza e dovranno contenere anche la quantificazione monetaria (€/anno).
Nel caso di mancato rispetto di queste procedure, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico.
– Manuel Flaugnacco –