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ARERA Aggiorna la Bolletta 2.0

Con la pubblicazione del documento di consultazione 148/2021/R/com, ARERA ci illustra i primi dettagli in merito all’aggiornamento della regolazione della “Bolletta 2.0”. 

L’obiettivo di tali modifiche è quello di ottenere maggiore trasparenza di informazioni all’interno della bolletta per il cliente finale. Questo significa anche una migliore e più facile confrontabilità delle offerte di energia e gas dei vari operatori. Ma non solo, le modifiche illustrate servono anche ad ottenere più coerenza con quanto già deliberato in vista della fine della maggior tutela, all’aggiornamento della regolazione in tema di messa a disposizione della bolletta.

Ma facciamo un passo indietro…

Che cos’è la Bolletta 2.0?

Per coloro che sentono questo termine per la prima volta, potrebbero rimanere spaesati e perplessi. In realtà, la Bolletta 2.0 è stata introdotta nel 2016 e altro non è che la sintesi della Bolletta tradizionale

In pratica, prima del 2016 tutti ricevevano la bolletta completa con tutte le voci di costo al dettaglio. Arrivavano quindi questi malloppi di 15/20 pagine o anche di più con tutte le tabelle di ogni singola cifra e importo. Ovviamente questo destabilizzava l’utente medio che, giustamente, non era in grado di capire cosa ci fosse scritto sopra. Per questo l’ARERA ha pensato di creare la Bolletta 2.0 cioè la sintesi di poche pagine della bolletta tradizionale, dove ci sono le 4 macro-voci che compongono la bolletta (Spesa per la Materia Energia, Trasporto e Gestione del Contatore, Oneri di Sistema, Imposte) e i dettagli di consumo.

In altre parole, ci siamo trovati da non capire nulla di una bolletta di 40 pagine a non capire nulla di una bolletta di 2 pagine, con l’unica eccezione, che gli operatori più furbetti possono nascondere con più serenità qualche piccolo peccatuccio di ingordigia.

Ecco quali sono le modifiche della Bolletta 2.0

Riportiamo una sintesi delle modifiche, così come sono state proposte dall’ARERA (Puoi leggere il testo integrale cliccando qui).

  • Costo medio unitario. L’Autorità prevede la soppressione dell’indicazione dei costi medi unitari (cioè il costo dato dal totale bolletta o dal totale della “Spesa materia Energia” diviso per i consumi della bolletta stessa) all’interno della bolletta sintetica, per le bollette emesse dopo il 1° luglio 2021.

 

  • Codice offerta. Ferma restando l’indicazione della denominazione dell’offerta già presente per tutti i contratti, per le sole offerte scelte e sottoscritte dal cliente finale successivamente al 1° luglio 2021, all’interno della bolletta sintetica, è prevista l’esposizione aggiuntiva del “Codice offerta” (il codice identificativo dell’offerta commerciale).

 

  • Consumo annuo. Per tutti i clienti finali, a partire dalle bollette emesse successivamente al 31 dicembre 2021, è previsto che la bolletta riporti il Consumo annuo rilevato, risultante dalla differenza tra la lettura rilevata/autolettura indicata in bolletta e la lettura rilevata/autolettura relativa ai 12 mesi precedenti (consumo nell’anno scorrevole). Tale dato dovrà essere: 
    • aggiornato in ogni bolletta rispetto all’ultima lettura rilevata/autolettura;
    • accompagnato dalle date di riferimento delle letture rilevate/autoletture utilizzate per la determinazione del consumo annuo. 

Qualora la fornitura risultasse inferiore all’anno, la bolletta dovrà riportare il “Consumo da inizio fornitura”.

Fino ad oggi la finalità della bolletta non è stata intesa come quella di fornire informazioni utili alla comparazione delle condizioni economiche di fornitura applicate con quelle delle altre offerte commerciali.

Con la presente consultazione, tuttavia, l’Autorità valuta se l’eventuale inserimento in bolletta degli indicatori sintetici di prezzo possa costituire un appropriato arricchimento delle informazioni per il cliente finale volte alla confrontabilità (in sostituzione del Costo medio unitario, che si intende eliminare). A tal fine nel documento di consultazione sono illustrate 2 opzioni alternative: 

  • Opzione 1: inserimento degli indicatori sintetici di prezzo “effettivi” valorizzati ai livelli determinati per ciascun periodo di fatturazione. 
  • Opzione 2: nessun inserimento; 

In sintesi, l’Autorità propende per un utilizzo integrato dei tre strumenti predisposti (Bolletta, Portale Offerte, Scheda Sintetica) e delle informazioni in essi contenuti e non nella replica integrale di tutte le informazioni in tutti gli strumenti. 

Il fornitore può servirsi sia della modalità cartacea che di modalità elettroniche (o meglio “smaterializzate”) per rendere disponibile la bolletta al cliente finale. Viene però adesso previsto che, in caso di recapito elettronico, questo debba avvenire con modalità coerenti con la dimostrata “maturità digitale” del cliente finale, cioè: 

  • istituendo l’obbligo in capo al fornitore di verificare l’effettiva maturità digitale e consapevolezza del cliente finale sulla scelta delle modalità di recapito della bolletta operata nell’ambito della sottoscrizione di un’offerta; 
  •  disponendo che, in aggiunta alla modalità scelta dal cliente, la consegna della bolletta elettronica o “smaterializzata” debba essere effettuata anche ad un indirizzo e-mail fornito direttamente dal cliente finale (con invio di Pdf o link verso un portale per lo scaricamento).

In fine, l’Autorità sottolinea alcuni degli aspetti di possibile evoluzione successiva.

Tutte queste modifiche sono il segnale che l’Autorità cerca sempre di trovare delle soluzioni che migliorino e facilitino l’esperienza del cliente finale. Tuttavia, la domanda persiste: Queste modifiche saranno veramente utili?

Lo scopriremo nei prossimi mesi, quindi non ci resta altro che attendere ed osservare.

– Manuel Flaugnacco –

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